La dispersione delle ceneri sono autorizzate e disciplinate in Italia dalla legge N°130 del 30 marzo dell'anno 2001. Il principio base è che non costituisce reato la dispersione delle ceneri di cadavere autorizzata dall'ufficiale dello stato civile sulla base di espressa volontà del defunto. Pertanto, occorre ottenere un permesso speciale dal Comune per poter disperdere le ceneri della persona deceduta.

Invece, la dispersione delle ceneri non autorizzata dall'ufficiale dello stato civile o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto, è punita severamente con la reclusione da 2 mesi ad 1 anno di carcere.

La legge Italiana stabilisce anche che la dispersione delle ceneri è autorizzata, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri o in aree private, la dispersione in aree private deve avvenire in luoghi aperti e con il consenso dei familiari e non può assolutamente dare luogo ad attività aventi fini di lucro. La dispersione delle ceneri è in ogni caso proibita nei centri abitati.

Previsto, inoltre, che la dispersione nei laghi, in mare e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da manufatti e da natanti.

Non tutti possono disperdere le ceneri del defunto, sono legittimati solo il coniuge o un altro familiare avente diritto oppure il rappresentante legale dell’associazione cui il defunto risultava iscritto o in mancanza di questa figura, dal personale autorizzato dal Comune oppure dall'esecutore del testamentario.